A.I.S.A.F. O.N.L.U.S.
Associazione Ionico-Salentina
Amici Ferrovie
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
STATUTO
Art. 1 - Costituzione
E' costituita la "Associazione Ionico-Salentina Amici Ferrovie - ONLUS",
in sigla "A.I.S.A.F. - ONLUS", con sede provvisoria presso il Dopolavoro
Ferroviario di Lecce in via S.Maria dell’Idria n.5.
L’Associazione è un’ "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale"; tale locuzione, oppure la sigla "ONLUS", deve essere contenuta
in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2 - Scopi
L’Associazione è a carattere volontario, senza fini di lucro, culturale
ed educativa, apolitica, aperta a tutti coloro che ne condividono i principi
ispiratori e può aderire ad Organismi ed organizzazioni aventi gli
stessi fini o fini analoghi e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nello svolgimento delle attività aventi
gli scopi di seguito indicati. Gli scopi dell’Associazione sono di:
-
provvedere al reperimento ed alla conservazione del materiale ferroviario
e tranviario di peculiare interesse storico e scientifico e della relativa
documentazione a stampa o manoscritta, con particolare riferimento alla
situazione locale e alla sua storia;
-
provvedere alla diffusione della conoscenza del mezzo ferroviario o tranviario
anche al fine di incentivarne l’uso;
-
promuovere e organizzare, in particolare, l’istituzione del Museo Ferroviario
Ionico-Salentino e tutte le iniziative e manifestazioni collegate, ivi
compresa una sezione "attiva" con locomotive, anche a vapore, e materiale
rotabile funzionanti, per scopi culturali, didattici e turistici ed una
sezione di ferromodellismo;
-
promuovere studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni su rotaia
e relative opere d'arte;
-
promuovere e organizzare tutte le iniziative e manifestazioni utili al
conseguimento dei suddetti scopi e compiere tutti gli atti compatibili
con i fini sociali.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di
quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
Art. 3 - Soci
Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età e che versino una quota annua non inferiore a quella stabilita
dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo.
I versamenti sono comunque a fondo perduto e quindi non rivalutabili
né ripetibili in nessun caso. Il versamento non crea altri diritti
di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,
né per successione a titolo universale.
I Soci non assumono nessuna responsabilità oltre l’importo delle
rispettive quote.
Chiunque voglia diventare Socio deve inoltrare domanda al Consiglio
Direttivo.
L’adesione ha effetto dopo l’accoglimento della domanda e comporta
la conoscenza e accettazione del presente statuto.
La qualifica di Socio si perde:
-
per recesso da comunicare a mezzo di raccomandata al Consiglio Direttivo;
-
per decadenza nell’ipotesi di mancato pagamento delle quote sociali;
-
per lo svolgimento di attività contrarie allo statuto.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
le elargizioni o i contributi di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
-
le quote sociali versate dai Soci;
-
i lasciti e le donazioni;
-
i proventi degli interessi;
-
tutto il materiale di proprietà dell’Associazione ed in particolare
il materiale esposto nel Museo;
-
ogni altra eventuale entrata.
I1 Regolamento può disciplinare figure giuridiche diverse relativamente
a materiale in disponibilità del Museo, non facente parte del patrimonio
dello stesso.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria
struttura.
L'associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse. Pertanto gli avanzi netti di gestione
entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione
Art.5 - Organi
Organi dell’Associazione sono:
-
L’Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Segretario;
-
il Tesoriere;
-
Il Collegio dei revisori dei conti;
-
Il Collegio dei probiviri, se nominato.
Art. 6 - Assemblea
L'assemblea è costituita dai Soci, in regola con il pagamento delle
quote sociali al momento dell’apertura della riunione.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente
la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti.
Sono ammesse deleghe fra i Soci in misura non superiore a quattro per
Socio presente.
Ogni Socio esprime un solo voto.
Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo
conto anche delle deleghe.
Art. 7 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata in via ordinaria entro il primo quadrimestre
di ogni anno.
L'assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente
o qualora ne faccia richiesta il Comitato Direttivo o il dieci per cento
dei Soci.
Le convocazioni dell'assemblea avvengono mediante comunicazione scritta
a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'indicazione
della sede, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione,
dell'ordine del giorno della riunione.
La seconda convocazione può essere fissata ad almeno un'ora
di distanza dalla prima.
Art. 8 - Compiti dell'assemblea
L'Assemblea ha il compito di:
-
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
-
approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;
-
raccomandare al Consiglio Direttivo orientamenti di carattere generale
sulle attività del Museo e dell’Associazione;
-
nominare i revisori dei conti;
-
deliberare su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo,
ivi comprese le proposte di modifiche statutarie.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è costituito da quattro componenti, eletti
tra i Soci dell’Associazione, che durano in carica cinque anni. Essi sono
rieleggibili.
Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
I1 Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria
due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario;
è convocato altresì quando ne facciano richiesta almeno due
dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso inviato con raccomandata,
anche a mano, ai destinatari almeno 10 giorni liberi prima di quello fissato
per la riunione; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto
a tre giorni e l’avviso può essere inviato anche a mezzo telefono
o fax o posta elettronica.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. A parità
di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun Consigliere ha diritto
ad un voto.
Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Segretario e il
Tesoriere dell’Associazione.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è
convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio
chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente e dello schema di bilancio preventivo
dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione
a disposizione dei Soci nei quindici giorni precedenti la convocazione
dell’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento per il
funzionamento del Museo, ivi compresi i rapporti di lavoro dell'eventuale
personale dipendente, e la nomina del Direttore del Museo.
Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni speciali, anche
esterne, per l'esame e lo studio di problemi specifici, e può attribuire
titoli e cariche onorarie secondo le modalità dallo stesso stabilite.
Il Consiglio Direttivo potrà richiedere pareri ad una Commissione
con poteri meramente consultivi, composta da:
-
un componente designato dal Dopolavoro Ferroviario di Lecce;
-
un componente designato dalle Ferrovie dello Stato;
-
un componente designato dalle Ferrovie del Sud-Est.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo
al suo interno tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea e rappresenta legalmente
l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.
Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione
alle relative deliberazioni.
Sovrintende al funzionamento dell’Associazione ed adempie a tutte le
altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle
che gli siano delegate dai competenti Organi sociali.
In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro
del Consiglio Direttivo da lui delegato.
Art.13 - Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e della Assemblea,
che firma insieme con il Presidente, cura il disbrigo della corrispondenza
e la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario degli
iscritti, dell’inventario.
Art.14 - Tesoriere
Il Tesoriere cura la tenuta del registro contabile, svolge le mansioni
di cassiere e coopera col Consiglio Direttivo per la predisposizione dello
schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Art.15 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti ogni tre
anni tra i Soci dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto.
L’incarico di Probiviro è incompatibile con ogni altro incarico
sociale.
Al Collegio dei Probiviri spetta ogni decisione in unica istanza per
dirimere le controversie tra i Soci e per regolare la disciplina interna.
Il Collegio dei Probiviri decide, inoltre, in seconda e definitiva
istanza sulla radiazione dei Soci.
Art. 16 - Revisori dei conti
I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di due tra
i Soci; essi durano in carica cinque anni e in ogni caso non oltre la durata
del Consiglio Direttivo.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello
di Consigliere.
I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle
riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci.
Art. 17 - Personale
Per l'assolvimento dei propri compiti l’Associazione può disporre
di proprio personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato da
apposito Regolamento.
Art. 18 - Modifiche statutarie
Le proposte di modifiche dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo
all'Assemblea Ordinaria dei Soci che le approva con la maggioranza dei
2/3 dei suoi componenti.
Art. 19 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera con il
voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci e nomina uno o più liquidatori
ai quali conferisce i necessari poteri per la devoluzione del patrimonio
e dell’eventuale attivo, secondo le indicazioni dell’Assemblea stessa.
In caso di scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il
suo patrimonio ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.20 - Regolamento
Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento destinato a disciplinare quanto
non previsto dal presente statuto, tra cui in particolare le modalità
per lo svolgimento delle elezioni, l’esecuzione delle spese, la presentazione
delle domande di ammissione, il funzionamento del Museo, i rapporti di
lavoro dell’eventuale personale dipendente.
Art. 21 - Norme transitorie
I promotori dell’Associazione Ionico-Salentina Amici Ferrovie convocano
la prima Assemblea dei Soci entro 90 giorni dalla costituzione dell’Associazione.
All'atto dell'Assemblea i Soci devono provvedere al versamento delle
quote sociali e, nel caso degli Enti pubblici, a produrre la deliberazione
di associazione approvata dagli organi competenti.